È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge , con modificazioni , del Decreto Legge 24 Marzo 2022 , n. 24 in cui è stato introdotto l’art. 9-bis che riconosce l’equiparazione aula-videoconferenza sincrona (webcam e microfono sempre attivi e continua interazione tra discente e docente) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro.

Al testo del Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 , in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 Maggio 2022 , è stato introdotto l’Art. 9-bis “Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro” :

  • Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37 , comma 2 , secondo periodo , del decreto legislativo 9 Aprile 2008 , n. 81 , la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza , attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona , tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica , che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche , possono essere svolti sia in aula in presenza che in videoconferenza sincrona.

Ad ogni modo , il nuovo articolo non vieta la formazione in materia di salute e sicurezza in altre modalità , quali l’e-learning , né fa decadere quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21/12/2011.